Controlli

In base al disposto dell'art. 4 alle attività teatrali e cinematografiche comporterebbe il coinvolgimento del personale di sala (cosiddette "maschere"), con la conseguente sotto posizione ai controlli e alle verifiche previste dal D.M. di un numero elevato di persone senza, peraltro, apprezzabili benefici per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Pertanto, per le attività che presentano un minore impatto per l’ordine e la sicurezza pubblica, quali appunto quelle dei cinema e dei teatri, le prescrizioni del decreto in parola andranno a regolamentare esclusivamente il servizio di quella parte di personale addetto a svolgere il complesso di attività, unitariamente considerate, individuate dal citato articolo 5, a cui potranno essere attribuiti compiti di responsabilità di sala e coordinamento delle maschere.

Tale interpretazione risponde a criteri di ragionevolezza, anche perché evita di gravare i gestori di dette attività d'intrattenimento degli oneri della formazione per personale che non necessariamente potrebbe essere reimpiegato.

Ove nei locali destinati alle citate attività si svolgano anche attività d’intrattenimento e spettacolo diverse da quelle a cui tali locali sono destinati, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996 (cosiddetta Regola tecnica), tutto il personale Addetto ai Servizi di Controllo dovrà essere iscritto nell’elenco previsto dall’art.1 del D.M. 6 ottobre 2009.

Infine, sempre nel medesimo decreto, oltre all'indicazione dell'esplicito divieto dell'uso di armi (anche se il personale risulti titolare di regolare licenza di porto d'armi), l'obbligo della riconoscibilità del personale A.S.C. tramite un tesserino recante la scritta «assistenza» realizzato e con dati specifici inseriti, secondo il modello di cui "all'allegato a" del Decreto.

Le singole attività, con carattere di tassatività, consentite al "A.S.C."sono elencate dall'art. 5 e sono così riassumibili:

Controlli preliminari (con l'osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di sostanze illecite od oggetti proibiti e l'obbligo d'immediata comunicazione alle forze di Polizia, la verifica che non ci siano ostacoli alle vie di fuga);

Controlli all'atto dell'accesso del pubblico (presidio degli ingressi e regolamentazione dei flussi di pubblico;

Controllo sommario visivo delle persone (ed eventuale verifica di un valido titolo di accesso qualora previsto e del documento di riconoscimento);

Controlli all'interno del locale (attività generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati).

L'art. 3 comma 13 della legge 94/2009 prevede una sanzione amministrativa da 1.500 a 5.000 euro per chi svolge tali compiti in maniera difforme da quanto stabilito dalla legge e dal decreto attuativo, per chi impiega soggetti diversi, senza alcun titolo per esercitare, improvvisati e/o con compiti differenti e non in regola con iscrizione all'Elenco Prefettizio, oppure omette di dare al Prefetto la comunicazione di avvalersi del personale iscritto A.S.C.

La professione dispone inoltre di uno specifico CCNL rubricato Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi (Controllo attività Spettacolo Intrattenimento, Commerciali , Fieristiche, Servizi di Guardiania e Monitoraggio aree), il primo della categoria, firmato il 28 gennaio 2011 dalle principali associazioni di categoria (Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria, UGL Terziario, UGL Sicurezza Civile e Federterziario).