ADDETTI AI SERVIZI DI CONTROLLO

" ex-buttafuori "

Leggi in Materia

Peraltro, proprio l'art. 1, al comma 3, del "decreto buttafuori" stabilisce che la domanda d'iscrizione nell'elenco è presentata al Prefetto a cura del gestore delle attività ovvero del titolare dell'istituto d'investigazioni o di vigilanza.

Il medesimo articolo di legge, elenca poi i requisiti richiesti per la relativa iscrizione all'albo degli addetti

ai controlli:

• Età non inferiore a 18 anni;

• Idoneità psicofisica per lo svolgimento dell'attività di controllo di cui all'art. 5, assenza di uso di alcol e stupefacenti, accertate con visita medica preassuntiva dal medico competente o dal dipartimento di prevenzione della A.S.L. (Chiamato protocollo Sert);

• Non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;

• Non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;

• Non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al

Decreto-Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 ;

• diploma di scuola media inferiore;

• Superamento del corso di formazione di cui all' art. 3 dello stesso Decreto.

• I requisiti psicofisici devono essere comprovati da documentazione medica presentata alla Prefettura e il loro accertamento è soggetto a rinnovo biennale (da tener presente che, SOLTANTO al rilascio del rinnovo, l'Operatore può continuare a esercitare e NON mentre è stato richiesto il rinnovo).

Lo stesso Decreto individua l'ambito di applicazione delle disposizioni, ovvero:

• Nei luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attività d'intrattenimento e di pubblico spettacolo;

• Negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico.

Quindi, le disposizioni si applicano alle attività di spettacolo in luogo aperto al pubblico (ad es. concerti musicali negli impianti sportivi, parchi di divertimento), nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta (ad es. discoteche) e nei locali che svolgono anche in maniera occasionale attività d'intrattenimento e spettacolo.

Devono ritenersi, invece, essenzialmente ESCLUSI dall'ambito di applicazione del provvedimento, i pubblici esercizi in generale, dove non si svolge ordinariamente attività d’intrattenimento e/o di spettacolo.

Qui si può parlare di essenziale differenza tra A.S.C. (Addetti Servizio di Controllo) e l'anti taccheggio investigativo. L'anti taccheggiatore NON è un A.S.C. La preparazione è di carattere investigativo e normata in modo completamente differente.