Nel Mondo

Nel Canada i "buttafuori" possono utilizzare la forza per espellere avventori ubriachi o aggressivi, dopo un primo avviso amichevole, per via delle misure adottate si sono avuti diversi casi giudiziari mentre nella provincia di Alberta le persone addette alla sicurezza di Bar e Night club sostengono un corso di formazione.

ITALIA

Ai sensi della legge italiana è formalmente definito "addetto al controllo delle attività d'intrattenimento e spettacolo" o "operatore di sicurezza sussidiaria non armata" o " A.S.C".

Il fondamento normativo dell'utilizzo di tale categoria di personale è stabilito dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 ("Disposizioni in materia di sicurezza pubblica") che introdusse la possibilità d'impiegare personale "A.S.C." Addetto ai servizi di controllo delle attività d'intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti, demandando ad apposito decreto del Ministro dell'Interno i requisiti per l'iscrizione nell'Elenco Prefettizio di cui al comma 8, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego.

In attuazione della predetta norma del 2009, è stato emanato il Ministero dell'Interno del 6 ottobre 2009 (cosiddetto decreto buttafuori). Il D.M. Stabilisce che in ogni Prefettura italiana è istituito l'elenco del personale "addetto ai servizi di controllo delle attività d'intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi" e che i gestori delle attività possono provvedere ai servizi di controllo direttamente con proprio personale dipendente oppure avvalendosi di personale d'Istituti autorizzati a norma dell'art. 134 del TULPS (Istituti d'Investigazione e Istituti di Vigilanza).

Disposizioni in tema sono contenute anche nel decreto del Ministero dell'Interno 1o dicembre 2010, n. 269 (quest'ultimo entrato in vigore il 16 marzo 2011). Quest'ultimo disciplina il rilascio della licenza prefettizia consentendo in via prioritaria al titolare d'Istituto di Vigilanza o all'Investigatore Privato, l'espletamento, o meglio, la stipula di contratti finalizzati a svolgere attività previste da "leggi speciali o decreti ministeriali", caratterizzate dalla stabile presenza di personale dipendente presso i locali del committente.

Sempre nel caso in cui si ricorra a un Istituto d'Investigazioni Private o di Vigilanza (muniti di specifica licenza del Prefetto) saranno poi questi soggetti che, nello svolgimento in concreto dell'attività richiesta, dovranno avvalersi unicamente di personale iscritto nel relativo elenco predisposto in ciascuna Prefettura.

La semplice iscrizione nell'apposito elenco NON consentirà di svolgere alcun servizio in mancanza di un contratto tra il proprietario o gestore del locale e l'Investigatore Privato autorizzato o l'Istituto di Vigilanza.